Prevedere cosa succederà da qui a qualche tempo nel panorama calcistico cittadino non è affatto facile.
In attesa dell’auspicato ritorno dei colori granata nel calcio che conta, provo ad interpretare la normativa vigente, a proposito di assegnazione di titoli sportivi, molto complessa e di cambio di denominazione sociale con trasferimento di sede sociale da un comune ad un altro.
1) Il ricorso al “bando del Sindaco” per assegnare il titolo sportivo (il nome “Trapani”, per capirci ) ad una neo costituita società calcistica è previsto solo nell’ipotesi di “non ammissione” della preesistente società ad un torneo professionistico (serie A, B o C).
La neo società verrebbe iscritta o in serie D o in Eccellenza, a seconda di vari parametri, fra cui meriti e storia sportiva (art. 52, comma 10 Noif FIGC).
Nel caso del Trapani non si verte però in questa ipotesi.
Il Trapani di Pellino infatti si è iscritto regolarmente al campionato di serie C (la sua domanda di “ammissione“ al campionato fu all’epoca regolarmente accolta), salvo poi venirne “escluso” per doppia mancata presentazione in campo, che è cosa ben diversa dalla “non ammissione” al campionato, decretata dalla Lega competente in fase di iscrizione.
Il Trapani di Pellino, che peraltro è ancora affiliato alla FIGC e giuridicamente ancora in vita, anche se, allo stato, agonisticamente inattivo, conserva ad oggi il suo nome, ossia il titolo sportivo ed (insieme) anche il diritto di potersi, in teoria, iscrivere ad un campionato di calcio FIGC per la prossima stagione sportiva 2021/22, che però, a causa della precedente esclusione, non potrà essere quello di serie C ma semmai uno dilettantistico.
Stando così le cose, anche se intervenisse nel frattempo sentenza di fallimento o dichiarazione dello stato di insolvenza o di messa in liquidazione della società di Pellino o anche nel caso di sua “non ammissione” ad un campionato della Lega Nazionale Dilettanti, è esclusa, perché non applicabile al caso di specie, la procedura, a mezzo della quale il Sindaco emette un bando per stabilire quale nuova società, nel frattempo costituitasi, possa chiamarsi “Trapani “.
Intanto, perché ad oggi una società con questo nome (e col relativo titolo sportivo) c’è già, il Trapani di Pellino appunto, che a Giugno prossimo, in ipotesi, potrebbe anche chiedere di iscriversi, anche se solo ad un torneo dilettantistico (peraltro se ne avrà i requisiti economico/finanziari) e non a quello di C, da cui è stato “escluso”.
In secondo luogo, perché, nel caso di mancata iscrizione
(“non ammissione”) ad un campionato dilettantistico del Trapani di Pellino per la stagione 2021/22, non si potrebbe applicare la normativa del “bando del Sindaco”, appunto perché non ci troviamo in un caso di mancata “iscrizione” al campionato di serie A, B o C e dunque siamo fuori dalla previsione dell’art. 52, comma 10, che limita la possibilità di assegnazione del titolo tramite bando solo al caso in cui la vecchia società non si sia iscritta ad un campionato professionistico.
In altre parole, se il Trapani di Pellino non si iscrivesse nemmeno fra i dilettanti (peraltro verrebbe eventualmente collocato, al massimo, in Promozione), oppure qualora l’iscrizione gli venisse negata, basterebbe semplicemente che una nuova società si costituisse (e penso a quella che potrebbe vedere la luce a seguito dell’attività svolta dal Comitato “C’è chi il Trapani lo ama”), senza bisogno del bando del Sindaco, chiamandosi come vuole (anche se non con lo stesso, identico nome del Trapani di Pellino) e che chiedesse alla LND di essere iscritta in D per meriti e tradizione sportiva, anziché in 3 ctg.,come le spetterebbe per regolamento.
2) E veniamo all’ipotesi Dattilo – Renato Picciotto (alias Renè De Picciotto), che, prima della interruzione della relativa trattativa di cessione della società, sembrava potesse sfociare, già nell’attuale stagione sportiva, in un cambio di denominazione sociale proprio del Dattilo. Nel calcio, innanzitutto, è tassativamente vietata la cessione o vendita del titolo sportivo (articolo 52, comma 2 delle Noif).
Certo, una società di un Comune confinante con quello di Trapani, come nel caso del Dattilo (Paceco), potrebbe ben procedere (ma solamente a questo) al cambiamento della propria denominazione e dei colori sociali per poi spostare la propria sede in Città, stante l’esclusione di quella maggiore del capoluogo.
Non c’è alcuna norma che lo vieta, anzi tale ipotesi è espressamente prevista e disciplinata dagli articoli 17 e 18 delle Noif FIGC (non può chiaramente assumere l’identica denominazione del Trapani di Pellino, ossia “Trapani Calcio”, fino a quando tale società sarà ancora giuridicamente esistente).
Tale operazione avrebbe anche senso, proprio perché la società che ha cambiato denominazione risulterebbe essere quella più rappresentativa della Città, in quanto militante in un campionato maggiore rispetto a tutte le altre consorelle trapanesi in attività, con o senza maglia granata; anzi tale circostanza potrebbe anche essere indicata quale ragione per la quale si procede al cambio di denominazione sociale, visto che il cambio deve in ogni caso essere autorizzato dalla Lega competente.